Accesso agli atti

Accesso Documentale L. 241/1990

L’art. 22 della l. n. 241/1990 individua il contenuto dell’accesso agli atti che consiste nel prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto di accesso. La richiesta deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente, potendo le stesse non coincidere. La richiesta di documenti può essere avanzata da soggetti privati o soggetti pubblici.

Non tutti i documenti amministrativi sono suscettibili di accesso documentale. L’art. 24 della l. n. 241/1990 pone il divieto di accedere a determinati atti per i quali prevale il diritto di riservatezza. In particolare, il diritto di accesso è escluso:

  1. per i documenti coperti da segreto di Stato;
  2. nell’ambito dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  3. con riferimento agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  4. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi

Accesso Civico semplice o generalizzato

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  • L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente.

Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione. La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Ultima modifica il 18/02/2025 07:29